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Sentenza n. 1988

334213
Cassazione penale, sezione I 20 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art

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denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al

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Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente

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O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto

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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da

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E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p

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per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva

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di annullamento e, di riflesso, la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice al quale il giudice di rinvio è tenuto ad

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; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati di reato connesso, S. M. e A. R. per violazione dell’art. 602, comma 2 e 3 c.p.p., essendo

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risultano del tutto prive di specificà, in quanto, oltre ad una generica doglianza di illegittimità per violazione di legge e per illogicità della

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inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle

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) violazione della legge penale e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

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Nell’interesse del M. proponeva ricorso anche l’altro difensore di fiducia, avv. S., formulando i seguenti motivi: a) violazione della legge

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C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in

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osservazioni sul territorio e dell’esame dei testi, con la precisazione su quest’ultimo punto che era stata, a torto denunciata la violazione dell’art. 499

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Q) Il difensore di S. A. denunciava violazione di norme giuridiche sostanziali nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione

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Non è producente l’obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale

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può trovare applicazione in materia di inutilizzabilità, essendo questa sancita per le prove illegittimamente acquisite in violazione dei divieti di

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parte della droga, costituita da eroina “bianca”, caricata sull’autovettura Volvo nel cortile dello stabile di via Salis; è stata esclusa la violazione

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sé, alcuna nullità, poteva configurarsi tuttavia della sentenza per violazione di norme processuali in quanto le intercettazioni ambientali, non

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